“ Le novità

in materia di protezione dei dati personali

con particolare riferimento alla Sanità “

 

Intervento effettuato

dall’On. Prof. Gaetano Rasi

Garante per la protezione dei dati personali

al Convegno “Sanità e Sicurezza”

 organizzato da ItaSForum

   Centro Congressi Cariplo

      Milano, 18 marzo 2004

 

 

 

 

 

 

     Gaetano Rasi

Garante per la protezione dei dati personali

 

 

Le novità

in materia di protezione dei dati personali

con particolare riferimento alla Sanità

 

 

Sommario

 

            Sintesi

1.       Premessa

2.      Il quadro di riferimento alla Sanità nel Codice in materia di protezione dei dati personali  (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

3.      Le premesse al trattamento

3.1      – L’informativa: “da chi” e modalità

3.2      - Il consenso: semplificazioni e modalità di acquisizione

3.3      – Le misure di carattere organizzativo: una grande innovazione per le  garanzie dei cittadini

3.4      – Le modalità di comunicazione dei dati sanitari all’interessato

4.      Il nuovo assetto normativo alla luce del decreto-legge n. 10/2004

5.      Le ricette mediche

5.1      – Le modifiche del nuovo Codice

5.2      - Le problematiche per il monitoraggio centralizzato della spesa sanitaria (art. 50, Legge 269/03)

 

 

 

 

                                  SINTESI

 

Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Il nuovo Codice riunisce la normativa in precedenza contenuta nella Legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Le principali novità introdotte dalla nuova normativa sono le seguenti:

il consenso al trattamento dei dati da parte del cittadino può essere manifestato, anziché con un atto scritto dell'interessato, anche oralmente. In tal caso il medico dovrà provvedere ad annotare il consenso. Per i trattamenti iniziati prima del 1° gennaio 2004 (cioè per i pazienti già in cura), la raccolta del consenso può avvenire anche in occasione del primo contatto utile con l'interessato, ma al più tardi entro il 30 settembre 2004. Purtroppo con un recentissimo emendamento tale moratoria sarà abrogata. Il consenso reso al medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o all'organismo sanitario vale anche, oltre che per i sostituti, per altri professionisti individuabili in base alla prestazione (ad esempio, il farmacista). Si possono organizzare in  modo analogo anche gli organismi societari, per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da più strutture ospedaliere o territoriali, come pure per distinti reparti e unità dello stesso organismo sanitario.


Il consenso deve essere preceduto da una informazione semplificata al cittadino che deve essere fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo gli elementi informativi previsti dall'art. 13 del nuovo Codice. L'informativa semplificata va invece  integrata anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento, ad esempio in caso di sperimentazioni cliniche.


E' necessario adottare soluzioni volte a rispettare la riservatezza  e la dignità degli utenti, in relazione a prestazioni sanitarie o adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno delle strutture sanitarie. In pratica la chiamata degli interessati deve prescindere dalla loro individuazione nominativa. E' tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza anche il personale che non è sottoposto al segreto professionale.


Le nuove ricette di prescrizione di farmaci a carico del SSN entreranno in vigore il 1° gennaio 2005, mentre già dal 1° gennaio 2004 le prescrizioni di farmaci ripetibili (art. 83.2.a) non a carico del SSN, non devono riportare le generalità dell'assistito, a meno che il medico non ritenga che ciò sia indispensabile per particolari condizioni del paziente o per speciali modalità di preparazione o di utilizzazione del farmaco. Valuteremo, ovviamente, la diversa soluzione prospettata in un emendamento che – approvato al Senato – darebbe rilievo alla richiesta dell’interessato.


Sono state rafforzate le misure minime di sicurezza per conservare i dati, siano essi in formato digitale o cartaceo. Alle precauzioni già previste dalla normativa precedente (password, codici identificativi, antivirus, ecc.), se ne aggiungono altre che devono essere adottate entro il 30 giugno 2004 (password di non meno di otto caratteri, autenticazione informatica, sistemi di cifratura, procedure per il ripristino dei dati, documento programmatico, ecc.)


1.            PREMESSA

 

 

 

Credo che una prima riflessione debba riguardare l’aspetto costitutivo dell’Autorità per la protezione dei dati personali la quale non è soltanto una Istituzione indipendente – con tutto quello che comporta il concetto di indipendenza dal potere esecutivo, da quello legislativo e da quello giudiziario – ma è anche un ordinamento giuridico.

Per ordinamento giuridico si intende un sistema di norme che determinano autonomia operativa e capacità di autoregolamentarsi.

 

E’ nota la teoria di Santi Romano, un grande giurista del secolo scorso, circa l’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici particolari, i quali esistono e sono autonomi pur nell’ambito di un ordinamento giuridico generale.

Ciascun ordinamento giuridico particolare in una qualche misura è sovrano al suo interno, ma condivide i principi fondanti dell’ordinamento giuridico generale il quale, ovviamente, ha una sovranità completa, sovraordinata, ma non invasiva della sovranità degli ordinamenti particolari di cui rispetta l’indipendenza di autoregolamentazione e di giudizio anzi, la tutela e garantisce.

 

Secondo un giurista italiano, il Modugno, l’espressione “diritto della privacy” – il quale spesso è considerato sinonimo di diritto alla riservatezza – è imperfetto e non traduce il concetto per cui la tutela della riservatezza è strumentale rispetto al fine ultimo che è quello della tutela della dignità della persona umana.

Del pari, la tutela della identità è un aspetto certamente fondante, ma fa sempre parte della tutela della dignità della persona.

Si può dire, insomma, che la tutela dei dati personali costituisca  una costellazione di diritti avente una connessione di finalità.

 

Nel nuovo Codice, all’art. 2, viene ripresa la dizione dell’art. 1 della Legge 675 sotto il titolo “Finalità”.

Vi si dice che “il presente Testo Unico, di seguito denominato Codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali”.

Appare chiaro, dunque, quanto affermato in precedenza; che i tre elementi della riservatezza, dell’identità e della protezione sono le caratteristiche essenziali dalle quali derivano le modalità in cui si debba esplicare ogni trattamento dei dati personali al fine di non intaccare i diritti e le libertà personali che sono valori fondanti di natura costituzionale.

 

La materia riguardante la protezione dei dati personali entra nel Diritto Costituzionale italiano come trasposizione dal Diritto europeo, a seguito del recepimento di due Direttive: la n. 46 del 1995, specifica sulla protezione dei dati, e la n. 58 del 2002 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.  A queste due fondamentali Direttive si è aggiunta – in tema di sicurezza delle reti e dell’informazione – la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 febbraio 2003.

Il legislatore italiano, nell’adeguarsi al quadro normativo dell’Unione Europea nonché ai principi della Carta del cittadino europeo (che assumeranno una connotazione più solenne nella nuova Costituzione europea) ha dato cittadinanza nell’ordinamento al diritto per chiunque alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed ha introdotto il “principio di necessità” per il quale i dati personali o identificativi possono essere utilizzati solo se indispensabili  per il raggiungimento delle finalità desiderate.

 

Ho ritenuto di partire dalle premesse suddette in quanto la materia trattata in questo incontro è intrisa proprio dai principi esposti all’art. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (DL.vo 196).

Senza aver questa consapevolezza sarebbe difficile comprendere la normativa riguardante il Titolo V della parte II del nuovo Codice relativa ai Trattamenti dei dati personali in ambito sanitario.

 

 

2.                IL QUADRO DI RIFERIMENTO

nel Codice in materia di protezione dei dati personali

(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

 

 

L’art. 75 specifica proprio fin dal titolo che si tratta di "trattamento dei dati personali in ambito sanitario".

E’ importante sottolineare questo aspetto perché il precedente D.L.vo 282 faceva riferimento al solo trattamento dei dati sulla salute. E’ evidente che i dati in ambito sanitario trattano anche i dati sulla salute, ma deve anche essere chiaro che i dati sulla salute possono essere trattati pure al di fuori dell’ambito sanitario, ossia al di fuori dell’esercizio della  professione sanitaria (medici generici, specialisti) e delle strutture sanitarie (infermieri, laboratori di analisi ed altro) per ragioni di studio, di ricerca, di statistica, ecc., ossia per ragioni diverse dalla cura, prevenzione o riabilitazione del paziente.

 

Quindi, il nuovo Codice in questo Titolo V si limita ai dati personali sulla salute trattati specificatamente in ambito sanitario e non  - ripeto – in maniera generale ai dati sulla salute che possono essere trattati in ambienti differenti come un “comune” Ministero.

 

Quali sono i dati idonei a rilevare lo stato della salute trattati in ambito sanitario?

Ovviamente sono quelli che riguardano – al di là di quelli relativi all’identità del paziente – la sintomatologia, le anamnesi, le diagnosi, le prescrizioni farmacologiche e tutte le analisi cliniche.

Il trattamento di tali dati richiede il “consenso informato” da parte del paziente.

 

L’art. 76, prevede appunto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possano trattare dati riguardanti la salute, sulla base delle seguenti modalità:

·        con il consenso dell’interessato e senza l’autorizzazione del Garante se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità dell’interessato;

·        anche senza il consenso dell’interessato,  ma previa autorizzazione del Garante, se la finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica riguardano un terzo oppure la collettività.

 

Come ho già rilevato, nel nuovo Codice vengono identificate modalità semplificate per l’informativa fornita dagli organismi sanitari pubblici, da quelli privati, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché da altri soggetti pubblici quali quelli che operano ai fini amministrativi, oppure che prestano servizi ausiliari sanitari, nonché da parte di chi opera nei campi della prevenzione e della sicurezza del lavoro.

 

Il principio riaffermato è sempre quello che il consenso dell’interessato sia validamente dato a seguito di una adeguata informativa.

 

Il medico di medicina generale o il  pediatra di libera scelta, nel raccogliere il consenso, debbono informare l’interessato  in forma chiara e tale da rendere comprensibili le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati (art. 13, comma 1, lettera a).

 

Mi permetto di richiamare l’attenzione sul fatto che qui si tratta di “trattamento di dati”  e non  “di trattamento del paziente”.

Non si tratta di una precisazione pleonastica.  Circa le modalità del trattamento dei dati si fa riferimento alla elaborazione e alla loro conservazione in schede cartacee oppure in memorie elettroniche; per finalità si intende l’uso ai fini delle diagnosi e delle cure e non a fini statistici o di ricerca o, per esempio, di informativa alle case farmaceutiche.

Inoltre, l’informativa deve far riferimento alla sua natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati in relazione alle finalità per le quali il paziente si rivolge al sanitario (art. 13, comma 1, lettera b).

Pure, l’informativa deve far riferimento alle conseguenze – sempre ai fini della salute del paziente -  di un eventuale rifiuto del paziente nel rispondere (art. 13, comma 1, lettera c).

 

E ancora, l’informativa deve rendere edotto  l’interessato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o di cui possono venire a conoscenza in qualità di responsabili.

 

 

 

3.        LE PREMESSE  AL  TRATTAMENTO

 

 

 

3.1            L’informativa: “da chi” e modalità

 

L’informativa semplificata,  trattata nell’art. 77 del nuovo Codice,  prevede che - una volta fornita dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oppure anche dagli organismi sanitari e dalle aziende sanitarie in un primo contatto – i pazienti non abbisognino di ulteriore informativa ai fini del consenso una volta – ripeto - che questo è stato dato  in modo idoneo e documentato, all’inizio della filiera

a)                 da parte di chi sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b)                da parte di chi fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico o del pediatra;

c)                 nell’ambito di attività professionale prestata in forma associata;

d)                da parte  di chi fornisce i farmaci prescritti.

 

Altro aspetto dell’informativa ai fini del consenso è quello che si riferisce al complessivo trattamento dei dati personali per l’attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 78, comma 2).

Quando l’informativa viene resa per comunicare che l’utilizzo dei dati si riferisce a scopi scientifici, di ricerca, di sperimentazione clinica, oppure nell’ambito di teleassistenza o telemedicina, si deve evidenziare che l’eventuale trattamento dei dati può presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato (art. 78, comma 5).

 

In sintesi e semplificando, possiamo dire che il medico di famiglia o il pediatra possono informare l’interessato con un atto unico in merito a vari, se non tutti i  trattamenti dei suoi dati che, nel corso di molteplici rapporti fra loro collegati, verranno effettuati a tutela della sua salute, dai liberi professionisti con cui il paziente o il medico stesso entra più direttamente in contatto.

E’ proprio questa la semplificazione centrale che il nuovo Codice introduce rispetto a precedenti prescrizioni.

 

Altre fasce analoghe di consenso circolare sono previste per strutture sanitarie. In più, il consenso non è più necessario per compiti amministrativi di “back office” non direttamente correlati alla prestazione di cura.

 

Per quanto riguarda le modalità con cui possono essere fornite le informative il 3° comma dell’art. 78  prevede che esse siano preferibilmente fornite in forma scritta, anche attraverso carte tascabili con eventuali pieghevoli, eventualmente integrate verbalmente.

 

Le stesse modalità semplificate appena descritte possono essere utilizzate  dagli organismi sanitari pubblici e privati (come si è detto, indipendentemente dal fatto di essere convenzionati o accreditati con il SSN), "in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente indicati" (art. 79, comma 1).

Anche in questo caso, quindi, le semplificazioni riguardano la possibilità di fornire l'informativa per più trattamenti e per più soggetti, i quali, in alcuni casi, possono essere anche autonomi titolari di trattamento.

Nel caso in cui si utilizzino tali forme semplificate, l'organismo (o la struttura) che ha reso l'informativa deve annotare di averla fornita (e di aver ricevuto il consenso); tale annotazione va fatta "con modalità uniformi"e tali da permettere una verifica da parte di altri reparti ed unità che anche in tempi diversi dovessero trattare dati relativi al medesimo interessato.


 Ad esempio, un'ipotesi tipica è quella che si potrebbe verificare, nel caso in cui una persona, recatasi presso il pronto soccorso di un ospedale, venga poi inviata presso il reparto di radiologia del medesimo nosocomio e, accertata una determinata patologia, sia successivamente trasferita presso un'altra struttura ospedaliera che dispone degli strumenti o dei reparti idonei per intervenire. In tale caso, secondo il modello introdotto dal Codice, all'interessato dovrebbe essere fornita un'informativa (già presso la struttura di pronto soccorso) sulle prestazioni che potrebbero essergli fornite all'interno delle varie articolazioni del primo ospedale e di quello presso il
quale potrebbe poi essere trasferito. La struttura che ha fornito l'informativa ed ottenuto il consenso dovrà annotare (ad es. nella rete informatica interna) l'avvenuto adempimento per il primo ospedale e comunicare la medesima informazione al secondo (ad es. menzionandolo sulla scheda di trasferimento) che provvederà a registrarlo. Ad un eventuale successivo ricovero presso una delle due strutture dovrà risultare evidente che l'interessato è stato già informato ed ha fornito il proprio consenso al trattamento, per cui non si renderà necessario rinnovare l'adempimento.

Le medesime modalità semplificate sono poi utilizzabili  dalle aziende sanitarie (locali e ospedaliere), le quali, sulla base di adeguate misure organizzative, possono fornire agli interessati un'unica informativa in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati effettuati nel complesso delle strutture ad esse facenti capo (art. 79, commi 3 e 4).

 

Tale informativa deve essere integrata da "appositi ed  idonei" cartelli ed avvisi affissi ed agevolmente visibili al pubblico, nonché diffusa anche nell'ambito di pubblicazioni  istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, soprattutto quando essa riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedano il  consenso degli interessati.

 

 

3.2.  Il consenso: semplificazioni e modalità di acquisizione

 

Per quanto riguarda la modalità di documentazione del consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, infatti, l'art. 81 del Codice prevede che esso possa essere manifestato anche oralmente; in tale caso il consenso deve essere documentato, in luogo dell’atto scritto dall'interessato, con un'annotazione da parte dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico che faccia riferimento al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti ed all'informativa resa all'interessato.

La previsione di un consenso "documentato per iscritto” da colui che lo dà, in luogo del "consenso per iscritto",documentato da colui che lo riceve, previsto per tutti gli altri dati di carattere sensibile, era già rinvenibile, come si è accennato, nel d.lgs. n. 282 che, inserendo il comma 1-bis all'art. 23 della legge n, 675, aveva demandato al regolamento ministeriale il compito di stabilire le specifiche  modalità attraverso le quali rendere questa diversa forma di manifestazione di volontà dell'interessato.

 

 

3.3             Le misure di carattere organizzativo: una grande innovazione per le garanzie dei cittadini

 

Oltre alle importanti novità sopra delineate riguardanti le modalità semplificate per l’informativa ed il consenso, alla data del 1 gennaio 2004 gli aspetti di maggior evidenza che vengono a modificare il rapporto tra medico e paziente sono le misure di carattere organizzativo previste dall'art. 83.

All'interno di presidi sanitari o comunque in relazione a prestazioni sanitarie, l'interessato, in attesa della prestazione stessa, non dovrà essere individuato nominativamente bensì attraverso sistemi (es. numerazioni progressive) che assicurino il rispetto dei diritti, della libertà dell'individuo e della dignità dello stesso.

In situazioni di contiguità si dovranno prevedere apposite distanze di cortesia o comunque soluzioni atte a prevenire l'eventuale indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni riguardanti lo stato di salute.

Si dovrà porre attenzione al fine di consentire al solo "terzo legittimato" l'informazione anche solo telefonica relativa al soggetto, eventualmente ricoverato. Uguale attenzione dovrà essere posta onde evitare che estranei possano porre i pazienti in relazione con specifici reparti di ricovero e cura.

La mancata adozione di questi accorgimenti – che dovrebbero costituire naturale patrimonio professionale di ogni singolo medico e odontoiatra, e che comunque  deve essere considerato segno di civiltà e di cosciente evoluzione sociale - non comporta sanzioni specifiche se non una eventuale censura del Garante (art.154) o evidentemente, come è regola, in caso di danni, la generale responsabilità di tipo civilistico.

 

Le modalità semplificate per il rilascio dell'informativa e per la raccolta del consenso dei propri assistiti potranno essere utilizzate, dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, entro il 30 settembre 2004, salvo quanto in discussione alla Camera.

Il Garante, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle categorie dei medici, prevederà soluzioni condivise che salvaguardino da un lato l'esigenza di assicurare una tutela in materia di riservatezza ai cittadini e dall'altro quella di evitare al medico, nel quotidiano, impatti di tipo meramente burocratico e non funzionali allo svolgimento della professione.

In particolare, riguardo al caso del paziente che non abbia contattato  il medico alla data del 30 settembre 2004 il Garante, anche sulla base dei suggerimenti prospettati pure dalle categorie rappresentative dei medici e odontoiatri, ha chiarito che ciò non comporterà per il medico stesso alcuna posizione di irregolarità.  L’ipotesi che stiamo valutando è che i dati già presenti in studio, nelle cartelle cliniche di pazienti non contattati saranno considerati "in stato di blocco" ovvero congelati sino al momento del contatto tra medico e paziente e del relativo rilascio di informativa e consenso. Non dovrà, quindi esserci nessuna ricerca da parte del medico né alcuna distruzione di dati del paziente nel caso lo stesso non incontri il medico entro il 30 settembre 2004.

 

 

3.4                Le modalità di comunicazione dei dati sanitari all’interessato

 

L'art. 84 ha riprodotto quanto a suo tempo previsto dall'art. 23, comma 2, della legge n. 675, in base al quale i dati inerenti lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato, o ai soggetti idonei a rappresentarli in caso di loro incapacità, da parte  di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, solo per il tramite di un  medico designato dall'interessato o dal titolare.

L'inserimento di tale passaggio obbligatorio risponde ad una duplice esigenza: da un lato, infatti, l"'interpretazione" da parte del medico di formulazioni spesso poco intelligibili può essere la condizione indispensabile per una migliore comprensione da parte dell'interessato delle informazioni che lo riguardano e quindi per il successivo esercizio dei propri diritti. A questa prima necessità, propria del sistema posto a tutela della riservatezza, si collega anche la circostanza che l'informazione fornita da soggetti legati al segreto professionale appare maggiormente idonea a ridurre i rischi di indebita conoscenza di dati personali sensibili.

Dall'altro lato, tale disposizione mira a limitare i possibili effetti dannosi sulla persona che dovesse ricevere informazioni negative sulla propria salute; la norma stabilisce­ una procedura di attenzione che dovrebbe essere già patrimonio del rapporto fra le strutture sanitarie e i cittadini. La ratio della norma­ è quella di evitare che l'interessato venga a conoscenza di notizie sul suo stato di salute da soggetti professionalmente non preposti a tale compito. Proprio per tale ragione, la norma originaria è stata ora integrata, stabilendo che essa non si applica relativamente a quei dati personali che siano già noti all'interessato in quanto da questi forniti in precedenza.

L'art. 84 prevede infine che questa attività di intermediazione possa essere svolta anche da quegli esercenti le professioni sanitarie, diversi dai medici che, nell'esercizio dei propri compiti, intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute; in tal caso, però, tali soggetti devono essere autorizzati per iscritto dal titolare o dal responsabile del trattamento e l'atto di incarico deve individuare appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale tale trattamento è effettuato.

Per quanto riguarda le modalità pratiche di tale intermediazione, il Garante, in uno dei suoi primi interventi, ha precisato che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari (come pure le cartelle cliniche)­ possono essere ritirate anche da persone diverse dagli interessati, sulla base di una delega scritta e con l'inclusione di tali documenti in una busta chiusa. Nella medesima pronuncia l'Autorità ha inoltre precisato che la funzione intermediatoria può essere svolta con diverse modalità, quali:

a)     la consegna dei dati da parte di un medico designato dall’interessato, direttamente o per il tramite di quest'ultimo;

b) una spiegazione orale da parte di un medico designato dal titolare del trattamento, ovvero un giudizio scritto completato, all'occorrenza, dalla disponibilità del medico medesimo a fornire ulteriori indicazioni a richiesta dell'interessato.

 

Il mancato rispetto della disposizione in commento è punita, ai sensi dell'art. 162, comma 2, del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento a tremila euro.

 

 

 

4. IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO ALLA LUCE DEL DECRETO-LEGGE N. 10/2004

 

 

Con il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 26 febbraio 2004 (v. stampato Senato n.2701) recante “Conversione in legge,con modificazioni,del decreto-legge 21 gennaio 2004, n.10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione” e trasmesso alla Camera dei Deputati dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 febbraio 2004, è stato introdotto l’art. 3-sexies.

Tale articolo emendativo dispone che al decreto legislativo 30 giugno  2003, n.196 (il Codice), sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)    all’articolo 37, dopo il comma 1,è inserito il seguente:

«1-bis.La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale »;

 

b)    all’articolo 83,dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis.Le misure di cui al comma 2 (rispetto dei diritti degli interessati) non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78 (medici di medicina generale e pediatri), che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti,nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12 »;

 

c)    all’articolo 89, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis.Per i soggetti di cui all’articolo 78 (medici di medicina generale e pediatri), l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3 (tagliando da apporre sulle ricette di medicinali), e 88, comma 1 (non indicazione delle generalità dell’interessato nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggette a prescrizione ripetibile non a carico del SSN), è subordinata ad un ’esplicita richiesta dell’interessato ». Il che, ovviamente, richiede che il medico sia dotato di due ricettari da usarsi ciascuno secondo il caso

 

d)    all’articolo 181, la lettera e) del comma 1 è abrogata.  Verrebbero così abrogate le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso che, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina  generale,  dal  pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari   anche  in  occasione  del  primo  ulteriore  contatto  con l'interessato, entro il 30 settembre 2004. Si tratta dell’eliminazione di una moratoria che avrebbe favorito i medici che ora dovranno invece provvedere immediatamente agli adempimenti riguardanti la raccolta del consenso e alla relativa informativa anche nei confronti dei pazienti con i quali non hanno frequenti contatti.

 

 

5.     LE RICETTE MEDICHE

 

5.1   Le modifiche del nuovo Codice

 

In materia di prescrizioni mediche, è necessario evidenziare che l’art. 87 del d.lg. n. 196/2003- entrato in vigore lo scorso 1° gennaio- ha previsto che le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del S.s.n. continuino ad essere redatte secondo il modello già in uso, il quale però dovrà essere conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca. In particolare, tale modello dovrà essere integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo.

Il tagliando potrà essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando:

a)     il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco;

b)     per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, presso i competenti organi o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

 

Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella sopra indicata, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Per quanto riguarda le prescrizioni mediche, si rende necessario analizzare quindi il rapporto intercorrente tra le norme sopra analizzate alla luce della sopravvenienza del Codice in materia di protezione dei dati personali rispetto al d.l. n. 269/2003.

Al riguardo, si evidenzia che alla luce di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 184 del d.lg. n. 196/2003 si potrebbe sostenere, a contrario, che non rimangano in vigore le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscano disposizioni meno restrittive rispetto a quelle previste dal Codice in materia di trattamento di particolari dati personali.

In ogni caso si sottolinea che l’art. 50 del d.l. n. 269/2003 già al momento della sua emanazione si poneva in contrasto con il principio di stretta indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite affermato dagli artt. 3 e 4 del d.lg. n. 135/1999 ed ora riprodotto nell’art. 22 del Codice.

 

5.2  Le problematiche per il monitoraggio centralizzato della spesa sanitaria (art. 50, Legge 269/03).

 

Il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge il 24 novembre 2003, prevede all’art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie) l’introduzione di un modello di ricetta medica a lettura ottica e la costituzione di una banca dati centralizzata (contenente il codice fiscale degli assistiti) in cui dovranno andare a confluire tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche.

 

Sul delicato tema l’Autorità ha fornito il proprio punto di vista evidenziando i rischi che tale trattamento di dati può recare al diritto alla protezione delle informazioni personali dei cittadini.

Più precisamente, è stato rilevato che tali finalità, sicuramente apprezzabili per l’obiettivo di un più razionale monitoraggio della spesa pubblica, sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che rischia di violare il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni riguardanti la salute e che, come tali, devono essere  protette da particolari garanzie.

Occorre infatti rilevare che la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate. Tali procedure possono certamente essere rese più efficienti (permettendo, ad esempio, un rapido accertamento dei requisiti che danno diritto all’esenzione), ma non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali.

Si osserva pertanto che se si intende mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, l’unica soluzione corretta è quella di escludere il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti, costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi.

Al riguardo, la Camera dei deputati, nella seduta del 19 novembre u.s., ha impegnato il Governo ad adottare adeguate iniziative normative al fine di escludere il trattamento dei dati degli assistiti per le finalità sopra descritte.

La garanzia prevista dal legislatore, laddove stabilisce che “al Ministero dell’economia e delle finanze non è consentito trattare i dati acquisiti nell’archivio relativo ai codici fiscali degli assistiti”, appare, infatti, insufficiente dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità di risalire (ad opera di soggetti diversi) dal codice fiscale - e quindi dall’identità dell’assistito - all’intera sua storia sanitaria, documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche. L’Autorità ha sottolineato che, qualora non si adottasse la soluzione dei dati anonimi, si correrebbe concretamente il rischio di introdurre nel sistema giuridico una disciplina che discriminerebbe i cittadini in base alla possibilità, per quanti possono pagare direttamente i farmaci e le prestazioni specialistiche, di non vedere inseriti i loro dati personali nella banca dati.

Non può nascondersi, infine, il problema che la nuova “carta sanitaria”, aggiungendosi a quelle già annunciate o in fase di sperimentazione, contribuirebbe alla proliferazione di carte elettroniche della quale il Garante ha più volte sottolineato i rischi.

Tutto ciò, naturalmente, non esclude che le strutture del Ministero dell’economia e delle finanze possano essere utilizzate per fornire alle aa.ss.ll., elementi idonei per controllare la falsa dichiarazione su ticket o redditi: il controllo sulla spesa sanitaria è compatibile con la privacy e doverosa. Ci aspettiamo quindi che i vari decreti attuativi della finanziaria siano orientati ai principi appena richiamati.

 

 

 

 

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